Permesso di Costruire in deroga allo strumento urbanistico: nuove opportunità per l’edilizia privata

Il Permesso di Costruire in deroga va rilasciato anche al privato se sono soddisfatte certe condizioni.

E’ quanto precisato dal TAR Piemonte con la Sentenza n. 1287/2013, chiarendo alcuni aspetti relativi al rilascio del Permesso di Costruire in deroga per gli edifici privati, istituto introdotto dal Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011, convertito in Legge 106/2011).

Infatti, al fine di rilanciare l’attività edilizia e riqualificare le aree urbane degradate, il Decreto Sviluppo ha stabilito anche per gli edifici privati uno speciale procedimento in deroga alle vigenti norme urbanistiche, anche relativamente alla modifica delle destinazioni d’uso, da attuarsi secondo le previsioni dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001.

Il Tribunale amministrativo chiarisce che può essere rilasciato un Permesso di Costruire in deroga per edifici privati quando esista un bilanciamento tra interessi pubblici e la convenienza del privato a riqualificare.

In particolare, si è pronunciato sul ricorso contro una delibera comunale, con cui era stato rilasciato il Permesso di Costruire, in deroga alle disposizioni urbanistiche, per la razionalizzazione di un fabbricato a uso terziario di quattordici piani rimasto incompiuto e abbandonato.
L’autorizzazione prevedeva anche il cambio di destinazione d’uso da terziario a residenziale, a condizione che parte dell’edificio fosse destinato all’edilizia convenzionata.

I Giudici hanno confermato la legittimità del Permesso di Costruire in deroga in quanto compatibile con il rilancio dell’edilizia in modo e con gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione delle aree degradate.

Alla luce di questa Sentenza (e altre richiamate anche nella stessa), si potrebbero aprire nuove prospettive per il rilancio per l’edilizia privata, con l’opportunità di proporre alle Amministrazioni comunali nuove costruzioni o variazioni di destinazioni d’uso per edifici già esistenti in deroga agli strumenti urbanistici, garantendo l’interesse pubblico, come ad esempio alloggi in edilizia convenzionata, impianti sportivi o più in generale interessi urbanistici, edilizi, paesistici e ambientali (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 375 del 2011).

 Fonte: Biblus-net

Sentenza TAR Piemonte PDC 1287-2013