Certificatori energetici, ok al nuovo regolamento per l’accreditamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75, che definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Con questo provvedimento, in vigore già dal 12 luglio, si completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito da D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006 e dal D.P.R. 59/2009 e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).

Il Regolamento riconosce come soggetti certificatori:

  • i tecnici abilitati
  • gli Enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti
  • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati
  • le società di servizi energetici (ESCO)

I tecnici abilitati devono essere iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi.

Devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 3 oppure dei requisiti previsti dall’art. 2 comma4 + attestato di frequenza a specifico corso di formazione.
In particolare, sono esonerati dall’obbligo del corso i tecnici iscritti al proprio Albo o Collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e impianti) deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutte le professionalità richieste.
Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato.

Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.

Fonte Biblus-net

DPR 16 aprile 2013 n.75