Cosa accade se il coordinatore per la sicurezza non è riuscito ad effettuare il corso di aggiornamento entro il 15 maggio 2013?

Il D.Lgs. 81/2008 prescrive, per coloro che si sono abilitati a svolgere incarichi di coordinatore per la sicurezza a norma della Legge 494/96, un aggiornamento obbligatorio di 40 ore entro 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto stesso, ossia entro il 15 maggio 2013.

Cosa accade se il coordinatore per la sicurezza non è riuscito ad effettuare il corso di aggiornamento entro la data del 15 maggio 2013?

Il quesito, presentato dal CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) in un interpello al Ministero del Lavoro, finora non ha avuto risposta.

Non è dato sapere, quindi, in via ufficiale se l’abilitazione viene resa inefficace e risulta necessario rifrequentare il corso abilitante di 120 ore o se si è semplicemente sospesi finché non ci si aggiorna.

Secondo l’interpretazione del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), espressa con la Circolare n. 210 del 3 maggio 2013, se il professionista non è riuscito ad effettuare il corso di aggiornamento entro la data del 15 maggio 2013, non è più abilitato a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza fino a quando non avrà espletato gli aggiornamenti previsti.

Non potrà, quindi, esercitare le proprie funzioni, che saranno “sospese” fino a quando egli non completerà l’aggiornamento per il monte ore mancante.

Ancora più cauto l’orientamento dell’Ordine degli Architetti di Roma, che consiglia di attendere i chiarimenti del Ministero e di non frequentare, per il momento, corsi di aggiornamento della cui efficacia non si hanno certezze.

Fonte bilbus-net

Circolare n.210/2013 CNI