Il diniego del permesso di costruire deve essere motivato e spiegare le ragioni ostative altrimenti è illegittimo

E’ illegittimo il diniego del permesso di costruire da parte del Comune motivato con la mancata produzione da parte dell’interessato della documentazione circa il rispetto delle distanze.

Lo ha stabilito il TAR Salerno con la Sentenza 1257/2014, con cui ha condannato il Comune e ha annullato per difetto di motivazione il diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato rurale.

Il Comune aveva semplicemente motivato il diniego con la mancata produzione da parte dell’interessato della documentazione circa il rispetto delle distanze tra il fabbricato e gli aerogeneratori dei parchi eolici circostanti.

I Giudici hanno chiarito che spetta al Comune dimostrare il mancato rispetto delle distanze ed esporre le ragioni per cui l’intervento violava le distanze.

Infatti, come previsto dal Testo unico sull’Edilizia, nell’esame di una istanza di permesso di costruire va valutata in maniera opportuna “la conformità del progetto alla normativa vigente”; l’eventuale diniego esplicito circa l’istanza in questione deve essere “motivato”, cioè deve spiegare compiutamente le ragioni per le quali l’istanza non può essere accolta, dovendosi consentire all’interessato di tutelarsi in sede giurisdizionale ovvero di superare, laddove possibile, le ragioni ostative addotte dall’amministrazione mediante una modifica del progetto originariamente elaborato (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 26 settembre 2006, n. 4655; 18 ottobre 2006, n. 4981; 10 settembre 2007, n. 3149; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 20 novembre 2006, n. 9983; sez. VI, 12 marzo 2007, n. 1789).

Il TAR, inoltre, ha ricordato (V. art. 20 del D.P.R. 380/2001) che entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico–giuridica dell’intervento richiesto.

Fonte: Biblus-net
TAR Campania 1257-2014