CNI: Linee di indirizzo sull’obbligo di stipula dell’assicurazione professionale degli Ingegneri
L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa professionale non ricade indistintamente su tutti gli ingegneri iscritti all’Ordine, ma solo su quelli che esercitano in modo effettivo e in forma autonoma la professione, non in forza di un rapporto di lavoro dipendente.
In particolare, il professionista collaboratore che è assunto da uno studio con un contratto di lavoro subordinato non avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma, in quanto le sue prestazioni rientrano all’interno della struttura organizzativa dello studio e saranno perciò coperte dall’assicurazione del titolare.
Qualora, invece, il rapporto di collaborazione si instauri secondo forme contrattuali diverse, inclusa l’attività di collaborazione con partita Iva o consulenza esterna, il professionista sarà formalmente tenuto ad attivare una formale copertura assicurativa.
Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dal Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) nella pubblicazione “Linee di indirizzo sull’assicurazione professionale”.
Il documento, proposto in allegato, cerca di fornire una risposta ai seguenti quesiti:
- che natura ha e quali caratteristiche presenta l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale?
- l’obbligo di assicurazione ricade su tutti i professionisti ingegneri iscritti all’Albo?
- i professionisti ingegneri che operano in qualità di dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private sono quindi esonerati dall’obbligo?
- nel caso in cui un ingegnere svolga la propria attività professionale esclusivamente in qualità di collaboratore o di consulente di uno studio professionale, sarà esonerato dall’obbligo assicurativo?
- gli ingegneri che svolgono la professione in qualità di soci di società di ingegneria o di professionisti hanno l’obbligo di assicurarsi personalmente o è sufficiente la copertura assicurativa della società?
- è necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale anche per lo svolgimento di attività che non rientrano tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti ingegneri?
- Il CTU è obbligato a stipulare una polizza per responsabilità civile professionale?
- è necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale per lo svolgimento di attività di docenza, a carattere continuativo od occasionale, o di attività di ricerca?
Fonte: Biblus-net
CNI Linee indirizzo assicurazione professionale