Messa in sicurezza di edifici scolastici e interventi senza permesso di costruire. Le Deroghe ammesse
Il D.M. 906/2013 ha predisposto lo stanziamento di 150 milioni per il finanziamento di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole, con l’obbligo da parte degli enti locali di affidamento mediante una procedura più snella ed immediata entro il 28 febbraio 2014, pena la revoca delle risorse disponibili.
Il Decreto del Fare ha dato facoltà a sindaci e presidenti delle Province interessate di operare in qualità di commissari governativi per gli interventi riguardanti la messa in sicurezza delle scuole.
Al fine di rispettare i tempi di affidamento dei lavori, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Decreto attuativo del 22 gennaio 2014, che definisce le possibili deroghe a norme e leggi di seguito riportate:
- Codice Appalti (D.Lgs. 163/2006):
- art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento)
- art. 12 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
- art. 48 (Controlli sul possesso dei requisiti)
- art. 70 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte)
- art. 71 (Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte)
- art. 122 (Disciplina specifica per i contratti, di lavori pubblici sotto soglia)
- art. 123 (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori)
- art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia)
- Decreto 207/2010, tutte le disposizioni strettamente connesse agli articoli derogabili del Codice Appalti
- Legge 241/1990: art. 10 bis (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)
- D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in Edilizia): art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire)
Fonte: Biblus-net
Decreto 22 gennaio 2014
Decreto MIUR 5 novembre 2013 n. 906